Virus 3 – Diritti Umani

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❞ Mai Prigioniero sarai – Ove la Libertà –Abiti – in Te (Emily Dickinson)

♫♫Richie Havens – Freedom at Woodstock 1969♫♫

Laddove la psicosi sanitaria, è venuta ad utilizzarsi come scopo di controllo esasperato della vita sociale degli esseri umani da parte di una ristretta élite di governanti, ho ritenuto necessario riepilogare in un unico documento le Dichiarazioni, I Trattati, i Codici che la Maggior parte dell’umanità ha stilato dopo la seconda guerra mondiale al fine di prevenire ed evitare  quegli “orrori perpetrati dal nazismo” prima e durante la guerra suddetta.

Ho voluto aggiungere i giuramenti della classe medica occidentale, classe che nelle “atrocità del nazismo” ebbe un ruolo focale.

Di ogni documento è riportato il link originario, prelevato da fonti “riconosciute istituzionali” ed al di sopra delle parti; i documenti 1, 2, 10, 11 e 12 sono trascritti per intero gli altri sono gli incisi ma collegati all’indirizzo internet del documento intero

Il lettore che volesse integrare documenti qui mancanti è invitato ad inserire il dato nei commenti all’articolo.

Riassunto documenti :

1)Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani, 2)Codice Di Norimberga, 3)Convenzione di Oviedo, 4)Il Trattato Di Nizza E La Carta Dei Diritti Fondamentali, 5)Trattato Di Lisbona E Carta Dei Diritti Fondamentali, 6)Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea, 7)Risoluzione 2361(2021) CdEU, 8)Dichiarazione Di Ginevra Dell’associazione Medica Mondiale, 9)Dichiarazione di Helsinki 10)Giuramento Di Ippocrate (Storia E Testo Moderno), 11) Prof. Deidda della S.S.M., 12) art 13 Costituzione Italiana

Da non dimenticare che la Costituzione Italiana è già da se un baluardo altissimo di difesa dei diritti del popolo italiano.

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/03/08/dichiarazione-universale-dei-diritti-dell-uomo

Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dalle Nazioni (58) Unite il 10 dicembre 1948. Testo integrale.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

(Nel 2021 le nazioni unite sono 193 (esclusi taiwan, palestina, vaticano))

https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-di-norimberga_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/

Codice di Norimberga

Insieme di principî normativi enunciati nella sentenza del tribunale militare americano che il 19 agosto 1947 condannò 23 medici nazisti, 7 dei quali a morte, per gli esperimenti condotti nei campi di concentramento. Tali principî sono considerati essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani. I contenuti del codice furono elaborati da due medici consulenti del tribunale statunitense, Andrew C. Ivy e Leo Alexander, e proposti in sei punti per la prima volta da Ivy il 1° agosto 1946 all’International Scientific Commission on Medical War Crimes. Il codice aveva lo scopo di controbattere le tesi elaborate dalla difesa dei medici tedeschi. Sulla base della testimonianza di diversi periti questi sostennero che gli esperimenti nei campi nazisti non si differenziavano da quelli condotti nello stesso periodo nei penitenziari statunitensi, né da quelli realizzati in Germania in conformità alla regolamentazione delle ‘innovazioni terapeutiche e la sperimentazione umana’ promulgate dal Ministero degli Interni del Reich nel giugno 1931. Se era facilmente dimostrabile che il regolamento del 1931 non era mai stato adottato dal nazionalsocialismo, che aveva invece apertamente incoraggiato dal 1939 le forme più barbare di sperimentazione umana, le similitudini tra le sperimentazioni nei campi nazisti e quelle nelle prigioni statunitensi preoccuparono i consulenti del tribunale. Così come il fatto che non esistesse alcuna legge o dichiarazione internazionale che stabilisse quali esperimenti medici sull’uomo fossero ammessi e quali fossero illeciti. I giudici del tribunale svilupparono il codice in dieci punti, che chiamarono esperimenti medici ammissibili. Il primo criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò implicava, nelle parole dei giudici, che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». Il dovere e la responsabilità di garantire le condizioni che rendono valido il consenso spettavano direttamente a chi conduceva l’esperimento. Il fatto che nel codice non si faccia esplicitamente riferimento ai fatti emersi nel dibattimento contro i medici nazisti, ha privato di forza giuridica il documento, che ha comunque ispirato diverse leggi nazionali e documenti internazionali volti a prevenire abusi della sperimentazione umana e a promuovere la dottrina del consenso informato.

  1. Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta. (Questo è alla base del concetto di “consenso informato”, ovvero di un consenso fornito in piena consapevolezza delle implicazioni di quello a cui ci si sta per sottoporre).
  2. L’esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell’esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo.
  3. Ci dovrà essere una pianificazione dell’esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia
  4. L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
  5. Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.
  6. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere.
  7. Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte.
  8. L’esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l’essere umano.
  9. Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
  10. Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.

 

https://rm.coe.int/168007d003

Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina – Oviedo, 4 aprile 1997

Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina

L’Italia ha autorizzato la ratifica per mezzo della legge 28 marzo 2001, n. 145,

Consenso informato : Art. 5 Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/cittadini_europa/scheda_17999.html

Il Trattato Di Nizza E La Carta Dei Diritti Fondamentali

Il Consiglio europeo di Nizza (7-9 dicembre 2000) si è compiaciuto della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell’Unione.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2019-12-16/3/trattato-di-lisbona-e-carta-dei-diritti-fondamentali-10-anni-di-riforme-ue

Briefing   12-12-2019 – 16:54   Anteprima della sessione del 16-19 dicembre 2019, Strasburgo

Trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali: 10 anni di riforme UE

Mercoledì, i deputati celebreranno le riforme che hanno rafforzato la democrazia e il Parlamento e, al tempo stesso, ampliato i diritti dei cittadini europei.

Nella seduta solenne di mercoledì, in occasione del decimo anniversario dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Presidente Sassoli terrà un breve discorso sull’importanza di queste riforme fondamentali, a cui seguirà un giro di interventi dei leader dei gruppi politici.

Il trattato ha introdotto un livello più elevato di controllo parlamentare e di responsabilità democratica e ha aumentato i poteri legislativi e di bilancio del Parlamento. Il trattato riconosce inoltre che il Parlamento europeo è “composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione” e gli conferisce il potere di eleggere il presidente della Commissione.

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto l’uguaglianza democratica, la democrazia rappresentativa e la democrazia partecipativa come principi fondamentali dell’UE e ha reso la Carta dei diritti fondamentali un documento giuridicamente vincolante. La Carta riunisce tutti i diritti personali, civili, politici, economici e sociali di cui godono i cittadini dell’Unione europea.

https://www.treccani.it/enciclopedia/carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea/

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Approvata dal Parlamento europeo nel novembre 2000, è stata sottoscritta dal presidente di turno dell’Unione Europea (UE) nel 2007. Come stabilito nell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea (versione risultante dal Trattato di Lisbona del 2007), pur non essendo integrata nel Trattato, la Carta ha lo stesso valore giuridico di quest’ultimo.

La Carta enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono sul territorio dell’Unione. Si compone di 54 articoli e di un preambolo, in cui sono richiamati i valori spirituali e morali dell’UE.

Il contenuto della Carta. – Il capo I enuncia l’inviolabilità della dignità umana e il diritto all’integrità della persona, che implica il rispetto del ‘consenso libero e informato’ del paziente, impone il divieto di esperimento sugli esseri umani, di clonazione e di fare del corpo umano o delle sue parti una fonte di lucro, e la proibizione della tortura, delle pene inumane o degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani. Il capo II è dedicato alle libertà: personale, privata e familiare, di pensiero, coscienza o religione, di espressione e informazione, di riunione e associazione, delle arti e delle scienze, professionale. A esse si affiancano i diritti all’obiezione di coscienza e alla protezione dei dati personali e l’estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali. È garantito il diritto d’asilo e sono vietate le espulsioni collettive o le estradizioni verso Stati nei quali vige la pena di morte (Estradizione. Diritto internazionale).

Il capo III afferma l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, da cui derivano il divieto di ogni forma di discriminazione, il rispetto di ogni diversità culturale, religiosa e linguistica e le pari opportunità tra uomini e donne. Una parte rilevante è dedicata ai bambini, agli anziani e ai disabili. Il capo IV concerne la solidarietà: si riconoscono i diritti dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa, alla negoziazione e al ricorso ad azioni collettive (compreso lo sciopero), alla protezione contro il licenziamento ingiustificato, a una efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; si proibisce inoltre il lavoro minorile; si riconosce il diritto alla protezione giuridica, sociale ed economica delle famiglie e la tutela della maternità; si stabiliscono il diritto all’assistenza sociale e sanitaria per tutti e, in particolare, la tutela sociale e l’assistenza abitativa per i bisognosi, l’accesso ai servizi di interesse economico generale, la tutela dell’ambiente e la protezione dei consumatori.

Il Capo V, relativo alla cittadinanza, afferma che ogni cittadino può votare ed essere eletto al Parlamento europeo e ai comuni, e può circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri (Libera circolazione delle persone). Il Capo VI, concernente la giustizia, stabilisce, tra l’altro, il diritto a un giudice imparziale, i principi di ‘presunzione di innocenza’ e di proporzionalità tra pena e reato, il diritto di non essere giudicati due volte per lo stesso reato. Infine, il Capo VII contiene disposizioni generali relative all’ambito di applicazione e alla portata dei diritti garantiti dalla Carta.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Risoluzione 2361(2021)

7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;
 

 

 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

(Reindirizzamento da Dichiarazione di Ginevra dell’Associazione Medica Mondiale)

La dichiarazione di Ginevra fu adottata dall’Assemblea della World Medical Association a Ginevra nel 1948, ed emendata nel 1968, 1984, 1994, 2005 e 2006. È una dichiarazione di medici dedicata ad un’umanizzazione della medicina, una dichiarazione particolarmente importante dopo i crimini medici che erano stati commessi dal nazifascismo in Germania.

La dichiarazione di Ginevra è pensata come una revisione [1] del giuramento di Ippocrate, verso una nuova formulazione di tale giuramento basata su verità morali comprensibili e riconoscibili modernamente.[2]

La dichiarazione di Ginevra, per come è stata attualmente emendata, recita:[4]:

Nel momento di essere ammesso come membro della professione medica

  • Mi impegno solennemente a consacrare la mia vita al servizio della umanità:
  • Darò ai miei insegnanti il rispetto e la gratitudine che gli è dovuta;
  • Svolgerò la mia professione con coscienza e dignità;
  • La salute e la vita dei miei pazienti saranno le mie prime preoccupazioni;
  • Rispetterò i segreti che mi sono confidati, anche dopo la morte del paziente;
  • Manterrò per tutto ciò che è in mio potere, l’onore e la nobile tradizione della professione medica;
  • I miei colleghi saranno i miei fratelli;
  • Non permetterò che considerazioni su età, malattia o disabilità, credo, origine etnica, sesso, nazionalità, affiliazione politica, razza, orientamento sessuale, stato sociale, ed ogni altro fattore, interferiscano tra il mio dovere ed i miei pazienti;
  • Manterrò il massimo rispetto per la vita umana;
  • Non userò la conoscenza medica per violare i diritti umani e le libertà civili, anche sotto minaccia;
  • Ho fatto questa promessa solennemente, liberamente e sotto il mio onore.

Gli emendamenti alla dichiarazione sono stati criticati da alcuni medici cattolici, in quanto a loro dire urterebbero contro l’inviolabilità della vita umana, perché, per esempio,
la frase originale diceva “la salute e la vita” (health and life), divenuta poi solo salute (health), “saranno le mie prime preoccupazioni (the doctor’s first consideration), mentre la versione emendata rimuove la parola “and life”;
l’originale richiesta di rispetto per la vita umana “dal momento del suo concepimento (from the time of its conception)” è stato cambiato in “dal suo inizio (from its beginning)” nel 1984, e successivamente tolto nel 2005.
[5] Queste modifiche sono state criticate come devianti dalla tradizione ippocratica, e come una deviazione dalla preoccupazione post-Norimberga di mancanza di rispetto per la vita umana.[5]

Secondo altri, invece, la “concezione della vita”, “dal momento del suo concepimento”, erano frasi ideologiche e religiose, e dovevano essere eliminate da un codice deontologico che rifiuta ideologie, politiche, etniche, religiose, ecc. ed è sostenitore di un diritto di uguaglianza e cittadinanza ampio. Tali dichiarazioni non mancano di rispetto alla vita umana proprio per il fatto che non viene menzionato lo statuto dell’embrione, che secondo la bioetica cattolica sarebbe persona dal momento del suo concepimento; definizione che però non può rientrare in un codice deontologico, in quanto è una specifica posizione filosofica e teologica.

https://www.partecipasalute.it/cms/files/Dichiarazione%20di%20Helsinki.pdf

DICHIARAZIONE DI HELSINKI (OTTOBRE 2013)

PRINCIPI ETICI PER LA RICERCA MEDICA CHE INCLUDE SOGGETTI UMANI

I principi fondamentali sono:

  • rispetto dell’individuo (articolo 8),
  • diritto di autodeterminazione ed il loro diritto ad ottenere una decisione dopo adeguata spiegazione (articoli 20, 21 e 22) per quanto riguarda la partecipazione alla ricerca, sia inizialmente che durante il corso della ricerca stessa.
  • dovere del ricercatore di salvaguardare la salute del paziente (articoli 2, 3 e 10) o del volontario (articoli 16, 18),
  • sottolineatura sempre la necessità della ricerca (articolo 6)
  • precedenza sempre del benessere del soggetto sugli interessi della società (articolo 5),
  • le considerazioni etiche devono essere sempre prioritarie rispetto alle leggi o regolamenti (articolo 9).
  • riconoscere che una crescente vulnerabilità dell’individuo e di gruppi obbliga a una speciale vigilanza (articolo 8).
  • riconoscere che quando il soggetto partecipante alla ricerca è incompetente, incapace fisicamente o mentalmente di dare un consenso informato, o è minore (articoli 23 o 24), il permesso dovrebbe essere considerato per consenso surrogato da una persona che agisce per il miglior interesse del soggetto. Nel qual caso il loro assenso deve ancora essere ottenuto in tutti i modi possibili (articolo 25).
https://www.focus.it/cultura/storia/che-cosa-e-il-giuramento-di-ippocrate

Storia : Che cosa è il giuramento di Ippocrate?

Il medico greco Ippocrate (460-375 avanti Cristo) fu una delle figure più rappresentative della medicina antica, perché tentò di liberare questa scienza dalle componenti magiche e superstiziose….

Il medico greco Ippocrate (460-375 avanti Cristo) fu una delle figure più rappresentative della medicina antica, perché tentò di liberare questa scienza dalle componenti magiche e superstiziose.
Ai suoi allievi chiedeva di pronunciare davanti ad Apollo, dio della medicina, un giuramento con il quale si impegnavano: a rispettare i maestri, a insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a visitare i malati e a prescrivere le cure con l’unico scopo di guarirli e senza mai usare la violenza, a non prescrivere mai farmaci mortali o abortivi, anche se richiesti, a non divulgare mai le cose apprese nell’esercizio dell’arte medica (segreto professionale).
Il giuramento moderno. Alcuni di questi principi, e altri più aderenti alle specializzazioni moderne, sono stati poi inseriti in codici internazionali di norme etiche per la professione medica, come lo statuto delle Organizzazioni mediche mondiali (1948) e dell’Associazione psichiatrica mondiale (1976). In alcune scuole di medicina ancora oggi è tradizione che gli studenti pronuncino il giuramento al momento della laurea.

28 giugno 2002

https://www.ordinemedicinapoli.it/1142-giuramento-di-ippocrate.php

Giuramento di Ippocrate (testo moderno)

Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di ogni forma discriminazione in campo sanitario;
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica;
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza alle mie doti morali;
di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente;
di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.

GREEN PASS & ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E PROCEDURALE

Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura:

<<In questo Paese tutti ignorano la legge:

a) “O ti vaccinano o ti licenziano” è un reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 CODICE PENALE.

b) Il corpo umano e la Salute Personale NON SONO SACRIFICABILI per la Tutela della Salute PUBBLICA.

C’è una sentenza al riguardo: Corte Costituzionale – Sentenza 308/1990: “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività”.

Ciò significa che il diritto individuale alla salute è sempre salvo, anche a fronte della interesse collettivo GENERALE.

c) Norimberga 1945:
“La somministrazione di farmaci (i vaccini sono) contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”.

d) Oviedo 2000:
“Un trattamento sanitario (come il vaccino) può essere praticato solo se l’interessato ha dato il suo consenso libero e informato”.

e) Art. 32 della Costituzione, “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico se non per disposizione di legge. La legge non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

f) Tribunale di Roma, sez. 6 civile, con ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 dichiara:
– ILLEGITIMI TUTTI I DPCM dal 31-01-2020;
– illegittimo di metodo e I merito tale stato di emergenza;
– nulli TUTTI gli atti da essi derivanti!.

g) Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021.
Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pass per le cerimonie civili, non è stato convertito in legge nei termini previsti. In questi casi il decreto legge decade con efficacia retroattiva.

Si sappia che la legge proibisce che vengano rinnovate le norme di un DL non convertito.
Questo, infatti, lo spiega molto chiaramente la Legge 400/88.

https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-i-rapporti-civili/2844

Art. 13 Costituzione Italiana

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

❞ Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto (Rosa Parks)

DECLARATORIA OBBLIGATORIA PER LA LEGGE ITALIANA : QUANTO SCRITTO IN QUESTO ARTICOLO È IL SUNTO DI OPINIONI, IDEE, ESPERIENZE E SIMILI IN LINEA CON LA COSTITUZIONE ITALIANA CHE SANCISCE LA LIBERTÀ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE DELLE PROPRIE IDEE. I SUDDETTI NON SONO CONSIGLI MEDICI O TERAPIE, PER LE QUALI, PER LEGGE, È NECESSARIO UN MEDICO LAUREATO, ABILITATO E ISCRITTO ALL’ALBO. TALI SCRITTI NON SI PONGONO IN CONFLITTO CON LA MEDICINA UFFICIALE MA ANZI LA INTEGRANO NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA.

GIUSEPPE FADDA, PERITO ELETTROTECNICO E TECNICO DI AZIENDA ELETTRICA PER PIÙ DI UN TRENTENNIO, LASCIA IL LAVORO PRINCIPALE PER DEDICARSI A TEMPO PIENO AD UNA PASSIONE NATA FIN DAI TEMPI DELLA SCUOLA SUPERIORE, FONDATA NELLA RICERCA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE COME PRINCIPI FARO DI UNA VITA PIACEVOLE E CONSAPEVOLE, SENZA CONFIDARE NEI PRINCIPI DELLA MEDICINA CHIMICA. CORSI, SEMINARI ED UNA VARIEGATA MOLTITUDINE DI LIBRI  COSTITUISCONO LA SUA FORMAZIONE UNITI AD UNO SPIRITO DI RICERCA E CURIOSITÀ MAI SOPITI E AD UNA ESPERIENZA SUL CAMPO DI LUNGA DATA E SEMPRE IN CORSO.


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